Attestato SOA
n.1507/50/01 - Iscr. all`Albo
Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti n. BA01284 del 28.01.2010
C.F./P.IVA 06190440724
D.G.R.L. 22/12/05, D.M. 277/91, L. 257/92, D.P.R. 915/82, D.Lgs. 626/94, D.Lgs. 242/96, D.Lgs. 494/96, D.Lgs. 528/99, D.M. 471/99, D.M. 246/99, Decreto Ronchi, Testo Unico Ambientale, etc; l`elenco è lunghissimo e potrebbe continuare. Il Corpus normativo in materia ambientale e di sicurezza ha assunto proporzioni e complessità tali da richiedere competenze e risorse inimmaginabili fino all`inizio degli anni 90. La recente pubblicazione delle Linee Guida al Piano Regionale Amianto della Regione Lombardia ha, di fatto, ribadito gli obblighi dei detentori di un problema Amianto, anche solo sospettato.
Chi sono questi detentori?
Privati Cittadini proprietari di Immobili, anche se affittati;
Proprietari di Aree Dismesse e Siti Abbandonati;
Amministratori di Condominio o di Multiproprietà;
Gestori di Patrimoni Immobiliari;
Datori di lavoro.
Quali sono i loro Obblighi?
Per Tutti, ricercare tutte le presenze di amianto all`interno delle proprietà;
Per Tutti, valutare lo stato di tali presenze in termni di tipologia di manifatto, quantità, livello di rischio, mediante analisi di laboratorio;
Per Tutti, redigere le schede previste della Normativa regionale e trasmetterle alla A.S.L.;
Per Tutti, eseguire interventi di messa in sicurezza, se necessari;
Per Tutti, programmare la bonifica nel tempo, eventualmente accedendo a fondi comuni resi disponibili;
Per i datori di lavoro, etichettare le presenze in maniera chiara per i dipendenti;
Per i datori di lavoro, nominare un Responsabile dell`Amianto;
Per i datori di lavoro, redigere procedure di manutenzione e sicurezza per i dipendenti;
Per Tutti, riverificare lo stto dei materiali con cadenza 1/3 anni.
Quali sono i Testi Normativi che lo impongono?
Ecco, di seguito
gli stralci del D.G.R. 22/12/05, Allegato A, che riassume gli adempimenti necessari:
L`obbligo da parte dei proprietari degli immobili di comunicare alla ASL i dati relativi alla presenza di amianto, secondo quanto stabilito dall`articolo 12, comma 5, della legge 257/92; ai sensi di quanto riportato nell`articolo 1 della legge regionale 17/2003, tale obbligo è esteso anche all`amianto in matrice compatta.
L`obbligo, in presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, da parte del proprietario dello stesso o del responsabile dell`attività che vi si svolge di adottare il programma di controllo prescritto all`articolo 4, punto 4a), del DM 06/09/94, inclusa la designazione di una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali amianto.
Il censimento e la mappatura dei siti con amianto deve essere completata entro 3 anni dall`approvazione del PRAL.
I proprietari dei siti con amianto, in attesa di procedere con la bonifica, devono provvedere alla loro messa in sicurezza.
I siti dismessi con presenza di amianto e/o altre sostanze tossiche devono essere messi in sicurezza e non utilizzati sino a quando la bonifica non è stata completata nei tempi e con le procedure concordate con gli organi competenti.
Qualora ci fosse l`intervento sostitutivo per la bonifica dei siti con amianto, i Comuni competenti devono provvedere ad istruire ed attuare la procedura per il recupero delle spese di bonifica e di smaltimento.
Inoltre, in base al DPR
257/92 i soggetti pubblici e i proprietari privati hanno l`obbligo di denunciare alle ASL competenti per territorio la presenza di amianto o di materiali contenti amianto in matrice friabile. La lr n.17/2003 - art.1, ha esteso l`obbligo ache ai manufatti in cemento-amianto (amianto in matrice compatta).
Come posso assolvere a tutti questi obblighi?
BONIFICHE AMBIENTALI può svolgere per voi tutti questi adempimenti.
BONIFICHE AMBIENTALI ha iniziato le proprie attività come progetto dei suoi fondatori di capitalizzare le molteplici esperienze personali nell`ambito delle materie tossiche. Il principio formatore doveva essere ed è la nozione di fornire alla committenza un servizio di risanamento `chiavi in mano` che estendesse il suo spettro dalla fase diagnostica al collaudo dell`ecentuale bonifica, assumendo in toto le incombenze operative e gli adempimenti nei confronti degli organismi.
La forza
di tale progetto risiede nella capacità, da parte di VISO NICOLO` & C. S.a.s., di farsi carico delle problematiche delle committenza, per raggiungere un risultato finale il cui rapporto fra qualità e prezzo sia condivisibile e sostenibile da parte del cliente finale.
La
coincidenza di interessi e finalità e la condivisione di responsabilità conducono necessariamente a quella identità di vedute e di obiettivi che confluirà necessariamente nel raggiungimento degli obiettivi prefissati.