Amianto

Cos`è l`amianto?

Il termine amianto designa un gruppo di minerali silicatici fibrosi presenti in natura, che godono delle proprietà di essere incombustibili, con bassa conducibilità termica, resistenti ad agenti fisici e chimici, separabili meccanicamente in fasci di fibre suscettibili di tessitura.

La caratteristica fisica principale delle fibre, che è anche causa della loro pericolosità, è quella di fratturarsi longitudinalmente, originando altre fibre estremamente sottili, che invisibili ad occhio nudo e disperse nell’aria, possono essere inalate tramite le vie respiratorie.

Numerosi studi epidemiologici, infatti, hanno ormai da tempo accertato che le fibre inalate possono dare luogo a processi di cancerogenesi a danno dell’apparato respiratorio: infatti oltre a malattie di tipo professionale caratteristiche delle esposizioni più elevate (asbestosi), l’amianto è tra le cause accertate di cancro del polmone e di tumore della pleura (mesotelioma) che si riscontra anche in soggetti esposti a concentrazioni non elevate di fibre.

Nonostante la legge n. 257 del 27 marzo 1992 abbia disposto la cessazione di qualsiasi attività di produzione o impiego dell’amianto, la massiccia presenza negli ambienti di vita dei materiali contenenti amianto utilizzati in passato, costituisce ancora oggi un rischio di inquinamento ambientale e di esposizione per chi vive in loro prossimità.

Il rischio aumenta con l’aumentare della friabilità del materiale contenente amianto: infatti i materiali friabili possono liberare le fibre spontaneamente, ad esempio a causa di infiltrazioni di acqua, correnti d’aria (forti venti), vibrazioni dei materiali che lo contengono.

La scelta del tipo di bonifica da effettuare è complessa ed è legata principalmente allo stato di conservazione dei materiali contenenti amianto (MCA): i principali interventi di bonifica previsti dal D.M. 6.9.94 sono la rimozione, l’incapsulamento e la sovracopertura.

Quando intervenire sul cemento amianto?

Le più frequenti motivazioni che, singolarmente o in concomitanza tra loro, possono creare la necessità di intervenire su una copertura in cemento/amianto sono:

  • Perdita di efficienza della copertura che da luogo a infiltrazioni, gocciolamenti, ecc.
  • Convenienza o opportunità di risolvere definitivamente il problema delle frequenti e costose manutenzioni del tetto, che richiedono le cautele specifiche degli interventi che interessano l’amianto e che comportano gravi rischi di caduta delle maestranze per sfondamento delle vecchie e fragili lastre;
  • Danneggiamenti dovuti a fenomeni atmosferici eccezionali (grandinate, trombe d’aria, nevicate);
  • Opportunità di intervenire su una copertura non ancora eccessivamente degradata;
  • Perdita di coesione della matrice cementizia con conseguente rilascio di fibre;
  • Necessità di migliorare la capacità isolanti della copertura;
  • Valorizzazione dell’immobile;
  • Ragioni estetiche o di immagine aziendale;
  • Coesistenza di più di una delle ragioni sopraelencate;
  • La bonifica comunque è sempre preferibile ad interventi parziali di riparazione o sostituzione.

L’amianto è legge

D.G.R.L. 22/12/05, D.M. 277/91, L. 257/92, D.P.R. 915/82, D.Lgs. 626/94, D.Lgs. 242/96, D.Lgs. 494/96, D.Lgs. 528/99, D.M. 471/99, D.M. 246/99, Decreto Ronchi, Testo Unico Ambientale, etc; l`elenco è lunghissimo e potrebbe continuare. Il Corpus normativo in materia ambientale e di sicurezza ha assunto proporzioni e complessità tali da richiedere competenze e risorse inimmaginabili fino all`inizio degli anni 90. La recente pubblicazione delle Linee Guida al Piano Regionale Amianto della Regione Lombardia ha, di fatto, ribadito gli obblighi dei detentori di un problema Amianto, anche solo sospettato.

Chi sono questi detentori? 

  • Privati Cittadini proprietari di Immobili, anche se affittati;
  • Proprietari di Aree Dismesse e Siti Abbandonati;
  • Amministratori di Condominio o di Multiproprietà;
  • Gestori di Patrimoni Immobiliari;
  • Datori di lavoro.

Quali sono i loro Obblighi?

  • Per Tutti, ricercare tutte le presenze di amianto all`interno delle proprietà;
  • Per Tutti, valutare lo stato di tali presenze in termni di tipologia di manifatto, quantità, livello di rischio, mediante analisi di laboratorio;
  • Per Tutti, redigere le schede previste della Normativa regionale e trasmetterle alla A.S.L.;
  • Per Tutti, eseguire interventi di messa in sicurezza, se necessari;
  • Per Tutti, programmare la bonifica nel tempo, eventualmente accedendo a fondi comuni resi disponibili;
  • Per i datori di lavoro, etichettare le presenze in maniera chiara per i dipendenti;
  • Per i datori di lavoro, nominare un Responsabile dell`Amianto;
  • Per i datori di lavoro, redigere procedure di manutenzione e sicurezza per i dipendenti;
  • Per Tutti, riverificare lo stto dei materiali con cadenza 1/3 anni.

Quali sono i Testi Normativi che lo impongono?

Ecco, di seguito gli stralci del D.G.R. 22/12/05, Allegato A, che riassume gli adempimenti necessari:

  1. L`obbligo da parte dei proprietari degli immobili di comunicare alla ASL i dati relativi alla presenza di amianto, secondo quanto stabilito dall`articolo 12, comma 5, della legge 257/92; ai sensi di quanto riportato nell`articolo 1 della legge regionale 17/2003, tale obbligo è esteso anche all`amianto in matrice compatta.
  2. L`obbligo, in presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, da parte del proprietario dello stesso o del responsabile dell`attività che vi si svolge di adottare il programma di controllo prescritto all`articolo 4, punto 4a), del DM 06/09/94, inclusa la designazione di una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali amianto.
  1. Il censimento e la mappatura dei siti con amianto deve essere completata entro 3 anni dall`approvazione del PRAL.
  1. I proprietari dei siti con amianto, in attesa di procedere con la bonifica, devono provvedere alla loro messa in sicurezza.
  2. I siti dismessi con presenza di amianto e/o altre sostanze tossiche devono essere messi in sicurezza e non utilizzati sino a quando la bonifica non è stata completata nei tempi e con le procedure concordate con gli organi competenti.
  3. Qualora ci fosse l`intervento sostitutivo per la bonifica dei siti con amianto, i Comuni competenti devono provvedere ad istruire ed attuare la procedura per il recupero delle spese di bonifica e di smaltimento.

Inoltre, in base al DPR 257/92 i soggetti pubblici e i proprietari privati hanno l`obbligo di denunciare alle ASL competenti per territorio la presenza di amianto o di materiali contenti amianto in matrice friabile. La lr n.17/2003 – art.1, ha esteso l`obbligo ache ai manufatti in cemento-amianto (amianto in matrice compatta).

Come posso assolvere a tutti questi obblighi?

  • BONIFICHE AMBIENTALI può svolgere per voi tutti questi adempimenti.
  • BONIFICHE AMBIENTALI ha iniziato le proprie attività come progetto dei suoi fondatori di capitalizzare le molteplici esperienze personali nell`ambito delle materie tossiche. Il principio formatore doveva essere ed è la nozione di fornire alla committenza un servizio di risanamento `chiavi in mano` che estendesse il suo spettro dalla fase diagnostica al collaudo dell`ecentuale bonifica, assumendo in toto le incombenze operative e gli adempimenti nei confronti degli organismi.
    La forza di tale progetto risiede nella capacità, da parte di Viso Edil Ecologia S.r.l., di farsi carico delle problematiche delle committenza, per raggiungere un risultato finale il cui rapporto fra qualità e prezzo sia condivisibile e sostenibile da parte del cliente finale.
    La coincidenza di interessi e finalità e la condivisione di responsabilità conducono necessariamente a quella identità di vedute e di obiettivi che confluirà necessariamente nel raggiungimento degli obiettivi prefissati.